Le novità del Credito di Imposta per investimenti in beni strumentali

31 dicembre 2020

Le nuove aliquote del credito di imposta previste dai commi 1051 e seguenti dell'articolo 1 della L. 178/2020, sono differenziate in funzione dell'esercizio in cui l'investimento viene effettuato. Si riporta la seguente tabella di sintesi:
 

CATEGORIA DI BENE INVESTIMENTI PERIODO DAL 16.11.2020 AL 31.12.2021 (1) PERIODO DAL 1.1.2022 AL 31.12.2022 (2)
Beni materiali strumentali nuovi (ex super ammortamento) e beni immateriali strumentali nuovi Fino a 2 milioni di euro per i beni materiali e fino a 1 milione di euro per i beni immateriali 10% 6%
Investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici destinati dall'impresa alla realizzazione di modalità di lavoro agile ai sensi dell'articolo 18 della legge 22 maggio 2017, n. 81. Fino a 2 milioni di euro per i beni materiali e fino a 1 milione di euro per i beni immateriali 15% Non previsto
Beni materiali strumentali nuovi compresi nell'allegato A Legge di Bilancio 2017 – ex iper ammortamento beni materiali Fino a 2,5 milioni di euro 50% 40%
Beni materiali strumentali nuovi compresi nell'allegato A Legge di Bilancio 2017 – ex iper ammortamento beni materiali Da 2,5 milioni di euro a 10 milioni di euro 30% 20%
Beni materiali strumentali nuovi compresi nell'allegato A Legge di Bilancio 2017 – ex iper ammortamento beni materiali Da 10 milioni di euro fino a 20 milioni di euro 10% 10%
Beni immateriali strumentali nuovi compresi nell'allegato B Legge di Bilancio 2017 – ex iper ammortamento beni immateriali Fino a 1 milione di euro 20% 20%


(1) ovvero entro il 30 giugno 2022, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2021 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione
(2) ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione

Una importante novità rispetto al previgente credito di imposta, consiste nella fruizione del beneficio già a decorrere dall’esercizio di entrata in funzione o interconnessione del bene.

Per gli investimenti in beni di cui all'allegato A (Industria 4.0), se il costo è superiore a euro 300.000, occorre una perizia asseverata (rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali) o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditito, che certifichi l'appartenenza dei beni agli elenchi industria 4.0 e l'avvenuta interconnessione.
Per gli investimenti di importo fino a 300.000 euro, in luogo della perizai può essere redatta e conservata una dichiarazione resa dal legale rappresentante della società.
Per consentire al MISE il monitoraggio degli investimenti effettuati, è necessario presentare al Ministero un'apposita comunicazione.

L'utilizzo del credito viene effettuato in tre quote annuali ma, per gli investimenti in beni strumentali effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il credito d'imposta spettante  ai soggetti con un volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro è utilizzabile in compensazione in un'unica quota annuale.

Per quanto concerne gli obblighi documentali, è necessario che il fornitore apponga la seguente dicitura in fattura:
"Beni agevolabili ai sensi dell’articolo 1, commi 1051 -1063, Legge 178 del 30.12.2020"

In perfetta analogia con quanto previsto per le corrispondenti agevolazioni precedenti, la Legge di Bilancio 2021 prevede l’esclusione dal beneficio per le seguenti categorie di investimenti:
- i veicoli e gli altri mezzi di trasporto a motore indicati all’articolo 164, comma 1, del dpr 917/1986;
- i beni per i quali il decreto ministeriale del 31 dicembre 1988 prevede coefficienti di ammortamento ai fini fiscali inferiori al 6,5%;
- i fabbricati e le costruzioni;
- i beni elencati nell’allegato 3 della legge 208/2015 (condutture utilizzate dalle industrie di imbottigliamento di acque minerali naturali o dagli stabilimenti balneari e termali; condotte utilizzate dalle industrie di produzione e distribuzione di gas naturale; aerei completi di equipaggiamento; materiale rotabile, ferroviario e tramviario);
- i beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti, in concessione e a tariffa, nei settori dell’energia, dell’acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento dei rifiuti.



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