Novità per la composizione negoziata della crisi d’impresa

21 marzo 2023

Gli interventi più significativi sono relativi alle parti introduttive delle Sezioni I e II rispettivamente riguardanti il "Test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento” e la “Check list particolareggiata per la redazione del piano di risanamento e per la analisi della sua coerenza”.
Per quanto concerne il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, l’entità del debito che deve essere ristrutturato, da inserire al numeratore del rapporto rappresentante il test, è data da:

a. debito scaduto (di cui relativo ad iscrizioni a ruolo);
b. (più) debito riscadenziato o oggetto di moratorie;
c. (più) linee di credito bancarie utilizzate delle quali non ci si attende il rinnovo;
d. (più) rate di mutuo-finanziamento e canoni di leasing finanziario, in scadenza nei successivi 2 anni;
e. (più) investimenti relativi alle iniziative industriali e di riorganizzazione del lavoro che si intendono adottare, dedotte le sovvenzioni e i contributi che l’imprenditore prevede di conseguire a fronte degli investimenti;
f. (meno) ammontare delle risorse ritraibili dalla dismissione di cespiti (immobili, partecipazioni, impianti e macchinario) o rami di azienda compatibili con il fabbisogno industriale;
g. (meno) disponibilità finanziarie, nuovi conferimenti e finanziamenti, anche postergati, previsti;
h. (meno) stima dell’eventuale margine operativo netto negativo nel primo anno, comprensivo dei componenti non ricorrenti.

È stato inserito il punto g) per indicare nel dettaglio le disponibilità finanziarie presenti e che possono essere destinate al debito da ristrutturare, nel momento di presentazione della domanda.

Nel nuovo documento è precisato che “il test pratico, che non ha la funzione di individuare una situazione di crisi (non è un indicatore della crisi), consente all’imprenditore di valutare in che misura sia ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa e, nel contempo, aiuta l’esperto a comprendere se vi sono concrete prospettive di risanamento”. Il test deve consentire di misurare il grado di difficoltà del percorso che l’imprenditore dovrà affrontare per il risanamento e in che misura il successo dell’operazione dipende dall’adozione di iniziative in discontinuità rispetto al passato. Inoltre, deve consentire di individuare le grandezze e le relative componenti sulle quali occorre intervenire e di comprendere l’intensità che l’intervento dovrà avere.
Il documento da pure indicazioni nell’ipotesi in cui il test venga svolto in assenza del piano industriale. In tal caso è possibile limitarsi a esaminare l’indebitamento e i dati dell’andamento economico attuale depurando quest’ultimo dagli effetti di circostanze straordinarie e imprevedibili o di eventi non ricorrenti. L’andamento economico è desunto dal budget dell’esercizio in corso oppure, in mancanza, dai dati dell’esercizio precedente, se la relativa chiusura non è anteriore di oltre 6 mesi, o dalle stime della pre chiusura dell’esercizio in corso, in caso di chiusura oltre il predetto termine di 6 mesi.



Allegati

Torna alla lista