Nuovo regime fiscale dal 1.1.2018 per le donazioni e i trasferimenti a ETS

13 settembre 2017
Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali (art. 83 D. Lgs. 117/2017)

Detrazione per  Persone fisiche

E’  prevista una detrazione ai fini Irpef del 30% per le erogazioni liberali in denaro o in natura a favore degli ETS non commerciali, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro. L’importo del 30% è elevato al 35% qualora l’erogazione liberale in denaro sia a favore di organizzazioni di volontariato. La detrazione è consentita, per le erogazioni liberali in denaro, a condizione che il versamento sia eseguito tramite banche o uffici postali ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall’articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Deduzione per Persone fisiche, Enti e Società

Le liberalità in denaro o in natura erogate a favore degli ETS, da persone fisiche, enti e società sono deducibili dal reddito complessivo netto del soggetto erogatore nel limite del 10 per cento del reddito complessivo dichiarato, con eliminazione del limite di 70.000 euro previsto dal DL 35/2005 (c.d. “più dai meno versi”). Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, diminuito di tutte le deduzioni, l’eccedenza può essere computata in aumento dell’importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto, fino a concorrenza del suo ammontare.

Le tipologie dei beni in natura che danno diritto alla detrazione o alla deduzione d’imposta, e i criteri e le modalità di valorizzazione delle liberalità, saranno individuate con apposito Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
 
Disposizioni in materia di imposte indirette (art. 82 D. Lgs. 117/2017)

- Non sono soggetti all'imposta sulle successioni e donazioni e alle imposte ipotecaria e catastale i trasferimenti a titolo gratuito effettuati a favore degli ETS ed utilizzati per lo svolgimento delle attività di interesse generale.
- Agli atti costitutivi e alle modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione poste in essere dagli ETS, le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa. Le modifiche statutarie di cui al periodo precedente sono esenti dall'imposta di registro se hanno lo scopo di adeguare gli atti a modifiche o integrazioni normative.
- Le imposte di registro, ipotecaria e catastale si applicano in misura fissa per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di beni immobili e per gli atti traslativi o costituitivi di diritti reali immobiliari di godimento a favore di tutti gli ETS a condizione che i beni siano direttamente utilizzati, entro cinque anni dal trasferimento, in diretta attuazione degli scopi istituzionali o dell'oggetto sociale e che l'ente renda, contestualmente alla stipula dell'atto, apposita dichiarazione in tal senso.
- Gli atti, i documenti, le istanze, i contratti, nonché le copie anche se dichiarate conformi, gli estratti, le certificazioni, le dichiarazioni, le attestazioni e ogni altro documento cartaceo o informatico in qualunque modo denominato posti in essere o richiesti dagli ETS sono esenti dall'imposta di bollo.
- Gli atti e i provvedimenti relativi agli ETS sono esenti dalle tasse sulle concessioni governative
- L’imposta sugli intrattenimenti non è dovuta per le attività svolte dagli ETS occasionalmente o in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. L’esenzione spetta a condizione che dell’attività sia data comunicazione al concessionario, prima dell’inizio di ciascuna manifestazione.

Social Bonus (art. 81 D. Lgs. 117/2017)

È istituito un credito d’imposta pari al 65 per cento delle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche e del 50 per cento se effettuate da enti o società in favore degli ETS, che hanno presentato al Ministero del lavoro e delle politiche sociali un progetto per sostenere il recupero degli immobili pubblici inutilizzati e dei beni mobili e immobili confiscati alla criminalità organizzata assegnati agli ETS e da questi utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività di interesse generale con modalità non commerciali.
Il credito d’imposta è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15 per cento del reddito imponibile ed ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui. Il credito d’imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Esenzione Ires per i redditi degli immobili posseduti da Odv e Aps (artt. 84 e 85 D. Lgs. 117/2017)

I redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale da parte delle Odv e delle Aps sono esenti dall’imposta sul reddito delle società.

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