"Nuovo" Patent Box: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

27 febbraio 2023
L’attuale regime di “Patent box”, di cui all’articolo 6 D.L. 146/2021 (c.d. Decreto Fiscale) come modificato dall’articolo 1, commi 10 e 11, L. 234/2021 (c.d. Legge di Bilancio 2022), è un regime agevolativo opzionale che consente, al soggetto titolare del diritto allo sfruttamento economico di brevetti industriali, disegni e modelli e software protetti da copyright, di beneficiare di una deduzione fiscale, ai fini Irpef/Ires e Irap, maggiorata del 110% in relazione alle spese sostenute per la ricerca e sviluppo dei beni immateriali impiegati, direttamente o indirettamente, nelle attività d’impresa.

Periodo di applicazione

La circolare chiarisce che il nuovo patent box può essere applicato a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021, data di entrata in vigore del D.L. 146/2021.
Per i contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, dunque, il nuovo regime patent box si applica a partire dal periodo d’imposta 2021, mentre per i contribuenti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno a partire dal periodo d’imposta in corso al 22 ottobre 2021.

Soggetti beneficiari

Tra i chiarimenti da segnalare sotto il profilo soggettivo ci sono i seguenti:
Attività rilevanti

La circolare, recependo il contenuto della risposta a interpello n. 159 del 24 gennaio 2023, conferma che i c.d. costi pass through, sostenuti da parte di una società del gruppo per prestazioni rese da soggetti terzi, inerenti ad attività di R&S rilevanti e meramente riaddebitati all’investitore sono agevolabili fino a concorrenza dell’ammontare degli stessi.
Il provvedimento ha inoltre esteso l’ambito territoriale delle attività da cui originano le spese di R&S ai Paesi che consentano un adeguato scambio di informazioni ai sensi del D.M. 4 settembre 1996.
 
Attività rilevanti ai fini del meccanismo premiale

Per quanto riguarda i disegni e modelli la circolare precisa che i disegni e modelli non registrati sono agevolabili a partire dal periodo d’imposta in corso alla data di prima divulgazione al pubblico; il meccanismo premiale, che consente di recuperare i costi sostenuti fino all’ottavo periodo d’imposta precedente, è possibile soltanto dal momento in cui viene ottenuto il titolo di privativa industriale mediante registrazione.
Per quanto riguarda i software protetti da copyright, è possibile beneficiare del meccanismo premiale a partire dal periodo di imposta in corso alla data di registrazione del bene presso la Siae o presso altri enti o organismi pubblici, purché la registrazione produca effetti equivalenti a quella effettuata presso la Siae.

Infine, la circolare precisa che il primo periodo d’imposta nel quale è possibile usufruire del l’agevolazione è quello di effettivo utilizzo del bene immateriale, che potrebbe anche essere successivo a quello in cui è stato ottenuto il titolo di privativa industriale.
In tal caso la maggiorazione si applica ai costi sostenuti negli otto periodi d’imposta precedenti a quello in cui viene ottenuto il titolo di privativa industriale.
 
Termini di esercizio dell’opzione

La circolare precisa che l’opzione può essere esercitata anche tardivamente, nella dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine ordinario, sia essa configurabile come “dichiarazione tardiva” oppure come “dichiarazione integrativa/sostitutiva” di quella già trasmessa nei termini.
L’accesso al nuovo regime patent box è subordinato all’esercizio di un’opzione, da comunicare nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta al quale si riferisce.

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate precisa, al punto 11.2, che per il primo periodo d’imposta di applicazione del nuovo regime la firma elettronica con marca temporale sulla documentazione idonea, ai fini di godere della c.d. “penalty protection”, può essere apposta entro 6 mesi dalla data di avvenuta presentazione della dichiarazione dei redditi, ivi intendendosi anche la data di presentazione della tardiva o integrativa/sostitutiva.
 
Cumulo col credito d’imposta R&S

La circolare, confermando la cumulabilità tra nuovo patent box e credito d’imposta R&S ex L. 160/2019 (quest’ultimo in vigore a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020), stabilisce che il risparmio fiscale da patent box rappresenta una “sovvenzione” e come tale deve essere dedotto dalla base di calcolo del credito d’imposta R&S in base alla c.d. “regola della nettizzazione dei costi”.
In caso di applicazione del nuovo regime patent box ai medesimi costi che hanno concorso al credito R&S dei periodi 2020 e seguenti, è necessario provvedere al ricalcolo dei crediti per tener conto della “sovvenzione” patent box e alla relativa restituzione, senza sanzioni e interessi, di quanto eventualmente già fruito in eccesso.


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