Deducibilità indennità suppletiva di clientela

La spinosa questione è stata nuovamente oggetto di intervento da parte dell’Agenzia delle Entrate che con la Circolare 33/E del 8.11.13, ha chiarito che gli accantonamenti al fondo per l’indennità suppletiva di clientela sono deducibili per competenza. Il documento di prassi, emanato allo scopo di sfoltire il contenzioso tributario attualmente in essere, comporterà l’abbandono, da parte dell’Amministrazione, di tutte le liti risolvibili grazie all’interpretazione fornita dalla Circolare in questione. La data di riferimento a decorrere dalla quale vale la deducibilità per competenza è il 1° gennaio 1993. È infatti in vigore dal 31 dicembre 1992 il nuovo trattamento fiscale della posta di bilancio relativa all’indennità suppletiva, in conseguenza delle modifiche apportate in allora all’articolo 1751 del Codice Civile. Nel senso indicato dal documento di prassi si erano espressi anche i giudici di legittimità, che, con le sentenze n. 13506, n.13507 e n.13508 del 2009 hanno riconosciuto la deducibilità degli accantonamenti in oggetto, e con le sentenze n. 8134 del 11 aprile 2011 e n. 8288 del 4 aprile 2013, avevano affermato che la deducibilità degli accantonamenti non potesse più essere negata in relazione al “carattere aleatorio dell’indennità”. La stessa Avvocatura Generale dello Stato ha confermato la correttezza di tale interpretazione con il parere n. 391527 del 2 ottobre 2013.