Start Up innovative: modifiche all'Atto Costitutivo senza Notaio

4 maggio 2017
L’articolo 4, comma 10-bis del D.L. 3/2015 prevede che l’atto costitutivo e le successive modificazioni di "Start-Up innovative", possono essere redatti non solo per atto pubblico, ma anche per atto firmato digitalmente dai soci secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico da trasmettere al competente ufficio del Registro delle imprese.
Con Decreto del MISE del 28 ottobre 2016, era stato inizialmente approvato il modello per le modifiche delle start up innovative, ai fini dell’iscrizione nel Registro delle imprese.
Il decreto del 4 maggio, completa la piena applicazione della norma di legge con effetto dal 22 giugno 2017, diventando quindi operative al 100% le novità introdotte per le start up innovative, che potranno modificare l’atto costitutivo senza l’intervento di un notaio.
Gli atti potranno essere redatti e sottoscritti con firma digitale avvalendosi della piattaforma startup.registroimprese.it, e, una volta provvisti del numero di registrazione potranno essere trasmessi, tramite una pratica di comunicazione unica, all’ufficio del registro delle imprese competente per territorio.


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