Pubblicato il D.Lgs. recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese

22 settembre 2015

Il D.Lgs. n. 147 del 14.9.2015 contiene numerose e significative innovazioni in materia di fiscalità internazionale, alcune molto sofisticate e rivolte a una cerchia ristretta di destinatari, altre di sicuro impatto per moltissime imprese. Vediamo una breve sintesi delle nuove disposizioni.

Deducibilità dei costi c.d. “black list”

L’attuale presunzione relativa di indeducibilità dei costi viene sostituita da una presunzione legale di deducibilità delle spese, se effettivamente sostenute, nei limiti del loro valore normale, da determinarsi ai sensi dell’art. 9 del TUIR. Resta salva la possibilità di dedurre anche l’extra-costo previa dimostrazione dell’unica esimente rimasta, ossia che l’operazione risponde a un effettivo interesse economico e ha avuto concreta esecuzione.

Ruling di standard internazionale

Viene rafforzata, per le imprese con attività internazionale, la possibilità di avviare accordi preventivi con le Entrate su numerose tematiche: prezzi dei trasferimenti infragruppo con controparti estere, valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza, valore normale delle transazioni con fornitori paradisiaci, valutazione preventiva di casi di stabile organizzazione in Italia, criteri di attribuzione dei redditi tra stabile organizzazione e casa madre, questioni inerenti i principali elementi di reddito transnazionale (dividendi, interessi e royalties).

In materia di stabili organizzazioni sono due le novità principali

Da un lato viene disposta l’esplicita abrogazione del principio della forza di attrazione della stabile organizzazione, ridefinendo i limiti applicativi del criterio della “separate entity approach” nei rapporti tra la casa madre estera e la sua stabile organizzazione italiana. Dall’altro lato viene concessa alle case madri residenti in Italia la possibilità di derogare al principio di tassazione sul reddito mondiale, non facendo assumere rilevanza fiscale in Italia agli utili ed alle perdite realizzati da tutte le stabili organizzazioni estere (“branch exemption”).

Controlled Foreign Companies (CFC)

Per quanto riguarda la normativa CFC, si interviene dapprima sull’interpello disapplicativo, che da obbligatorio diventa facoltativo. La dimostrazione delle esimenti potrà avvenire, a scelta del contribuente, in via preventiva tramite l’attivazione dell’interpello oppure successivamente in fase di eventuale controllo. Viene poi abolito il regime di tassazione per trasparenza delle società collegate black list, mentre vengono chiarite le regole di determinazione del reddito prodotto dalla partecipata estera e attratto a tassazione per trasparenza in Italia.

Consolidato fiscale

In materia di consolidato fiscale, allineandosi alla giurisprudenza europea e per evitare censure a livello comunitario, viene ampliato il novero dei soggetti legittimati a consolidare le basi imponibili. Vengono così ammesse al consolidato anche le società figlie di una medesima controllante non residente, ancorché questa sia priva di una stabile organizzazione in Italia. Del pari, sono ammesse al consolidato le stabili organizzazioni in Italia di società controllate non residenti, purché produttive di reddito d’impresa.

Altre novità

Con una norma d’interpretazione autentica, viene chiarita l’inapplicabilità del transfer pricing alle transazioni interne tra soggetti residenti in Italia.

Un’altra norma di interpretazione autentica precisa che, in ipotesi di cessioni di immobili, di azienda (o di rami) nonché di trasferimento di diritti reali sugli stessi, l’esistenza di un maggior corrispettivo rilevante ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP non è presumibile solo sulla base del valore dichiarato o accertato fini dell’imposta di registro ovvero ai fini delle imposte ipotecarie e catastali.

Il DLgs. apporta modifiche anche alla disciplina degli interessi passivi. Ai fini del calcolo del ROL si potrà altresì tener conto dei dividendi incassati relativi a partecipazioni detenute in società non residenti che risultino controllate ex art. 2359, comma 1, n. 1) c.c.

Sempre in tema di interessi passivi e, in particolare, di regime di piena deducibilità per quelli relativi a finanziamenti garantiti da ipoteca su immobili destinati alla locazione, viene specificato che questa deve spettare per le società che svolgono in via effettiva e prevalente attività immobiliare e che, all’interno di queste, vanno comprese anche le società i cui ricavi sono rappresentati per almeno i due terzi da canoni di affitto di aziende il cui valore complessivo sia prevalentemente costituito dal valore normale di fabbricati.

Nell’ambito della fiscalità specialistica, viene chiarita, in ipotesi di trasferimento della residenza in Italia, la preferenza per il valore normale quale criterio con cui valorizzare attività e passività del patrimonio in entrata, se proveniente da Stati white list. Per i patrimoni provenienti da paradisi fiscali, sarà necessario presentare un interpello, pena l’adozione del valore (tra il costo di acquisto, il valore di bilancio e il valore normale) maggiormente penalizzante per il contribuente.

Infine, il regime di sospensione della riscossione della tassazione in caso di trasferimento all’estero (c.d. tax deferral) viene reso possibile non solo in ipotesi di trasferimento di una stabile organizzazione italiana in un altro Stato membro Ue, ma anche per il trasferimento di parte della stabile organizzazione italiana, sempreché i cespiti trasferiti costituiscano un ramo aziendale e siano destinati a un altro Stato della Ue o appartenente allo SEE.


 

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