Patent Box: pubblicati i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate

1 dicembre 2015
L'Agenzia delle Entrate con la circolare N. 36/E del 1.12.2015, ha stabilito i contenuti e le modalità di presentazione delle istanze di "ruling", la cui presentazione costituisce condizione di efficacia dell'opzione. L’articolo 1, commi 39 e 40, della L. 190/2014, nonché le relative disposizione attuative del D.M. 30 luglio 2015, stabiliscono infatti che, in caso di utilizzo diretto del bene immateriale, il conseguente contributo economico al reddito complessivo dell’impresa deve essere determinato sulla base di un apposito accordo di ruling. Al contrario, la procedura di ruling è opzionale in caso di utilizzo indiretto nonché di determinazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione del bene immateriale agevolabile. In particolare, mediante l’accordo di ruling possono essere determinati sia il reddito agevolabile derivante dall’uso indiretto del bene immateriale che la plusvalenza da escludere dal reddito di impresa, realizzati nell’ambito di operazioni infragruppo.

Al fine di dare completa attuazione a quanto previsto dalla norma istitutrice e dal relativo decreto attuativo, il provvedimento del 1.12.2015 rende noto che per avviare la procedura di ruling le imprese devono inviare all’Agenzia un’apposita istanza in carta libera, tramite raccomandata con avviso di ricevimento o direttamente all’Ufficio.
L’istanza ha un contenuto minimo essenziale, costituito sia da informazioni di carattere anagrafico, che da alcune informazioni volte ad identificare genericamente, per tipologia, i beni immateriali dai quali scaturisce il reddito da agevolare, l’eventuale vincolo di complementarietà esistente e la ricerca e sviluppo effettuata. L’istanza, inoltre, deve essere firmata dal legale rappresentante o da altra persona munita dei poteri di rappresentanza. La carenza dei predetti elementi essenziali determina il rigetto dell’istanza che viene comunicato dall’ufficio, entro 30 giorni dalla ricezione della predetta istanza, con provvedimento motivato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che sia possibile desumere, mediante ulteriore attività istruttoria, i predetti elementi. Inoltre, relativamente alle istanze presentate entro il 30 giugno 2016 il termine per il rigetto è di 180 giorni, nel corso dei quali sarà effettuata la predetta ulteriore attività istruttoria finalizzata ad acquisire gli elementi eventualmente carenti.
A corredo dell’istanza, entro 120 giorni dalla data della sua presentazione, sono prodotte eventuali memorie integrative e la documentazione di supporto, il cui contenuto varia a seconda della tipologia di istanza, atte a fornire una rappresentazione analitica dei beni immateriali dal cui utilizzo diretto o indiretto deriva la quota di reddito di impresa agevolabile, del vincolo di complementarietà, qualora esistente tra tali beni immateriali, e della ricerca e sviluppo effettuata.

La documentazione integrativa deve contenere, altresì, l’illustrazione chiara e dettagliata dei metodi e dei criteri di calcolo:

a) del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa, o della perdita, derivante dall’utilizzo diretto dei beni immateriali, o

b) del reddito d’impresa, o della perdita, derivante dalla concessione in uso dei beni immateriali, o

c) della plusvalenza derivante dalla cessione dei beni immateriali,

e le ragioni per le quali tali metodi e criteri sono stati selezionati.

Con riferimento alle modalità di accesso alla procedura di ruling per le PMI, nel caso di utilizzo diretto del bene immateriale, fermo restando l’obbligo per il contribuente di fornire le informazioni essenziali richieste dall’istanza di ruling, è prevista una semplificazione in termini di contenuto delle memorie e della documentazione di supporto da presentare entro 120 giorni dalla data dell’istanza. In tali casi, infatti, non è obbligatorio per l’impresa illustrare i metodi ed i criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa o della perdita, dei beni immateriali e le ragioni per cui tali metodi e criteri sono stati selezionati. Questi ultimi potranno essere definiti in contraddittorio con l’ufficio nel corso della procedura di accordo preventivo.

Conclusa la fase istruttoria, l’Agenzia inviterà l’impresa a comparire per mezzo del suo legale rappresentante per verificare la completezza delle informazioni fornite, formulare eventuale richiesta di ulteriore documentazione ritenuta necessaria e definire i termini di svolgimento del procedimento in contraddittorio. La procedura sarà, infine, perfezionata tramite la sottoscrizione di un accordo da parte del responsabile dell’ufficio competente dell’Amministrazione e di un responsabile dell’impresa.

Il documento di prassi, poi, precisa che se a seguito dell’esercizio dell’opzione non dovesse risultare possibile o conveniente fruire dell’agevolazione, il contribuente non avrà comunque conseguenze.

 


Torna alla lista