L'obbligo di redazione del bilancio consolidato

L'art. 25, D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127 pone l’obbligo di redazione del bilancio consolidato a carico delle S.p.a., S.a.p.a. e S.r.l. che controllano un’altra impresa. Il medesimo adempimento è previsto in capo agli enti pubblici esercenti, in via esclusiva o prevalente, un’attività commerciale, alle società cooperative e mutue assicuratrici controllanti una S.p.a., S.a.p.a. o S.r.l.: l’incombenza ricade altresì, per effetto dell’art. 111-duodecies, disp. att. Codice civile, sulle società di persone, qualora tutti i soci illimitatamente responsabili siano società di capitali.

REQUISITO del CONTROLLO
L’operatività della disposizione in parola è subordinata, in via preliminare, alla verifica del presupposto partecipativo, sulla base dell’art. 2359, co. 1, nn. 1 e 2, c.c. per effetto del quale è considerata «controllante» la società che dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria di un’altra impresa, o comunque di un numero sufficiente a godere di un’influenza dominante nell’ambito della stessa. L’art. 26, co. 2, D.Lgs. 127/1991, individua, inoltre, alcune ulteriori situazioni idonee a qualificare la sussistenza del requisito del controllo, che ampliano il principio di cui al co. 3, dell’art. 2359 c.c., stabilendo che sono, in ogni caso, considerate controllate le imprese in cui un’altra: a) per effetto di un contratto o di una clausola statutaria, dispone del diritto di esercitare un’influenza dominante, qualora la normativa vigente lo consenta; b) in base ad accordi con altri soci, controlla da sola la maggioranza dei diritti di voto. Ai fini dell’applicazione di ognuno dei predetti criteri, rilevano anche i voti spettanti alle società controllate o fiduciarie, nonché per interposta persona: non devono, invece, essere computati quelli attribuiti per conto di terzi.

ESONERO dal BILANCIO CONSOLIDATO
Il successivo art. 27, D.Lgs. 127/1991 stabilisce alcune cause di esclusione dell’obbligo di redazione del bilancio di gruppo: in primo luogo quella dimensionale dell’aggregazione di imprese. È, infatti, previsto che non sono tenute alla predisposizione del rendiconto consolidato le controllanti che, unitamente alle controllate, non abbiano superato, per due esercizi consecutivi, due dei seguenti limiti:

1) € 17.500.000 nel totale degli attivi degli stati patrimoniali;
2) € 35.000.000 nel volume complessivo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni;
3) 250 dipendenti occupati in media durante l’esercizio.

A fini della verifica dell’eventuale superamento delle soglie di cui ai punti 1) e 2), è necessario fare riferimento al totale lordo degli attivi e dei ricavi delle imprese che potenzialmente rientrano nell’area di consolidamento, senza operare eventuali rettifiche di consolidamento: non è neppure necessario che i rispettivi bilanci siano redatti secondo principi contabili uniformi.