Patent Box

Lo Studio fornisce la consulenza e l'assistenza necessaria per l'applicazione dell'agevolazione fiscale derivante dall'applicazione del regime del Patent Box, di cui alla "nuova" normativa in vigore dal 2021 (art. 6 DL 146/2021), che ha superato quella precedente di cui all'articolo 1 della Legge 190/2014.

L'agevolazione del "nuovo" regime del Patent Box consiste, in una super deduzione del 110% dei costi sostenuti per il mantenimento e accrescimento dei beni immateriali esistenti, oltre che dai costi di ricerca e sviluppo di nuovi beni immateriali. Mentre i primi sono agevolati nell’anno di sostenimento, i secondi sono agevolati nell’anno di ottenimento del diritto di privativa, andando però a recuperare anche i costi degli 8 anni precedenti a quello di ottenimento del diritto di privativa. Quindi se per un'immobilizzazione immateriale agevolabile si ottiene nel 2022 un titolo di privativa industriale, la super deduzione del 110% è riconosciuta su tutti i costi di ricerca e sviluppo, relativi alla creazione della stessa, sostenuti dal 2014.
L’agevolazione spetta a prescindere dal fatto che il bene immateriale generi ricavi e quindi reddito imponibile.

Supponendo pertanto costi sostenuti per il mantenimento e accrescimento dei beni immateriali esistenti, e costi di ricerca e sviluppo agevolabili per complessivi 100.000 euro, l'ammontare complessivo deducibile fiscalmente sarà pari a 210.000 euro, di cui:

• 100.000 euro deducibili "ordinariamente" per derivazione;
• 110.000 euro dedotti extracontabilmente come variazione in diminuzione in dichiarazione.

Per diritti di privativa industriale si intende:
  • software protetto da copyright;
  • brevetti industriali (inclusi i brevetti per invenzione, le invenzioni biotecnologiche e i relativi certificati complementari di protezione), brevetti per modello d'utilità, brevetti e certificati per varietà vegetali e le topografie di prodotti a semiconduttori;
  • disegni e modelli giuridicamente tutelati;
  • due o più dei suddetti beni immateriali collegati tra loro da un vincolo di complementarietà, tale per cui la realizzazione di un prodotto o di una famiglia di prodotti o di un processo o di un gruppo di processi sia subordinata all'uso congiunto degli stessi.
Tali beni possono essere utilizzati direttamente o indirettamente nello svolgimento della propria attività d'impresa.

I costi agevolabili sono quelli relativi alle attività rilevanti per la realizzazione degli investimenti e così definite (sono quelle di cui al DM del MISE del 26.5.2020 relativo al credito di imposta R&S):
  • le attività classificabili come ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi dell'art. 2 del DM 26.5.2020 (relativo al credito d'imposta ricerca e sviluppo);
  • le attività classificabili come innovazione tecnologica ai sensi dell'art. 3 del DM 26.5.2020;
  • le attività classificabili come design e ideazione estetica ai sensi dell'art. 4 del DM 26.5.2020
  • le attività di tutela legale dei diritti sui beni immateriali.
Sono ricomprese tra le attività rilevanti anche quelle svolte dall'investitore mediante contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, nonché con società diverse da quelle che, direttamente o indirettamente, controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa.

I costi agevolabili sono:
 
a) le spese per il personale (dipendente o autonomo), direttamente impiegato nello svolgimento delle attività rilevanti. Per le spese del personale subordinato assume rilevanza la retribuzione, “al lordo di ritenute e contributi previdenziali e assistenziali, comprensiva dei ratei del trattamento di fine rapporto, delle mensilità aggiuntive, delle ferie e dei permessi, relativa alle ore o alle giornate impiegate nelle attività rilevanti svolte nel periodo d’imposta, incluse le eventuali indennità di trasferta erogate al lavoratore in caso di attività ammissibili svolte fuori sede”.
b) le quote di ammortamento, la quota capitale dei canoni di locazione finanziaria, i canoni di locazione operativa e altre spese relative ai beni mobili strumentali e ai beni immateriali utilizzati nello svolgimento delle attività agevolate;
c) le spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti inerenti esclusivamente alle attività rilevanti;
d) le spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati sempre nelle attività di ricerca e sviluppo;
e) le “spese connesse al mantenimento dei diritti su beni immateriali agevolati, al rinnovo degli stessi a scadenza, alla loro protezione, anche in forma associata, e quelli relativi alle attività di prevenzione della contraffazione e alla gestione dei contenziosi finalizzati a tutelare i diritti medesimi”.
Si tratta dei costi già considerati per la determinazione del credito di imposta R&S, che possono quindi valere per entrambe le agevolazioni (cioè credito R&S e nuovo patent box), che sono quindi cumulabili.

L'opzione per la "super deduzione":
  • ha durata per 5 periodi d'imposta;
  • è irrevocabile;
  • è rinnovabile.
 
Per informazioni e approfondimenti è possibile inviare una mail a c.orsini@studiassociato.it.