Le agevolazioni fiscali per l'assegnazione di strumenti finanziari

L’articolo 27, commi da 1 a 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, prevede la non rilevanza ai fini fiscali e contributivi del reddito di lavoro derivante dall’assegnazione di strumenti finanziari effettuata dalle start-up innovative in favore dei propri amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi, ovvero derivante dall’esercizio di diritti di opzione su strumenti finanziari da parte dei predetti soggetti. Tra gli emolumenti premiali oggetto dell’esenzione, devono intendersi ricompresi tutti gli incentivi attribuiti mediante l’assegnazione, a titolo gratuito od oneroso, di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi emessi o diritti assegnati dalle start-up innovative, ivi inclusi i piani di incentivazione che prevedano:

(i) la diretta assegnazione di strumenti finanziari (anche sotto forma di cd. restricted stock);
(ii) l’attribuzione di opzioni di sottoscrizione o acquisto di strumenti finanziari;
(iii) la promessa di assegnare strumenti finanziari nel futuro (le c.d. restricted stock unit).

Gli strumenti finanziari devono essere partecipativi, ossia strumenti la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente. Non è previsto infine alcun limite di importo di non imponibilità ai fini fiscali degli strumenti finanziari assegnati.