Chiarimenti per i bilanci degli ETS

16 novembre 2022
Il documento di prassi emanato dal Ministero del Lavoro, chiarisce alcuni aspetti in materia di redazione e deposito dei bilanci da parte degli Enti del Terzo Settore (ETS).

Enti che hanno acquisito la qualifica di ETS nel corso del 2022
Un primo aspetto affrontato nel documento, riguarda quegli enti già considerati ETS “di diritto” (Odv, Aps, Onlus) che, come già ribadito nella precedente nota Mlps n. 5941 del 5 aprile 2022, sono tenuti al deposito nel Runts del bilancio 2021 nei 90 giorni successivi alla relativa iscrizione (momento che coincide con la data di ricevimento della pec da parte degli uffici Runts). Detto obbligo non sussiste, precisa la recente nota n. 17146, qualora tale documento (bilancio 2021) sia stato prodotto al competente ufficio del Runts nel corso del procedimento di verifica post-trasmigrazione, o, con riferimento alle Onlus, in sede di iscrizione ex articolo 34, D.M. 106/2020.
Diverso è, invece, il caso degli enti che solo successivamente e per effetto della qualifica di ETS ottenuta con l’iscrizione al RUNTS risultano assoggettati agli obblighi di trasparenza del CTS. Per tali soggetti non appare corretto ipotizzare un obbligo di deposito, in quanto si conferirebbe alla disposizione valore retroattivo senza adeguata copertura normativa. In ogni caso, peraltro, resta ammissibile un eventuale deposito volontario disposto liberamente dall’ente. Inoltre, l’insussistenza dell’obbligo non esclude che l’ufficio del RUNTS possa richiedere copia del bilancio 2021 al fine di verificare il maturarsi dei presupposti generativi di taluni obblighi (quali ad esempio la nomina del revisore legale) e il relativo adempimento da parte dell’ente nel 2022, periodo assoggettato alla disciplina del CTS.

Deposito delle relazioni dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti
La nota n. 17146 risponde alle domande ricevute circa la possibilità di ritenere facoltativo il deposito al RUNTS delle relazioni dell'organo di controllo e del revisore contabile. Il Ministsro precisa che anche nel caso degli ETS, le relazioni dell'organo di controllo e del revisore legale dei conti - ove nominati - sono messe, unitamente ai bilanci, a disposizione dell'organo cui è demandata l'approvazione di questi ultimi e contengono elementi necessari a consentire a quest'ultimo di formulare il proprio giudizio sull'operato dell'organo amministrativo. Costituiscono pertanto, sotto il profilo sostanziale, documenti che, concorrendo alla formazione della volontà dell’organo competente ad approvare il bilancio, vanno allegati al bilancio medesimo.

Informazioni sulle raccolte fondi e loro pubblicità attraverso il Runts
In relazione alle attività di raccolta fondi previste dall’art.7 del Codice, si è posto il problema se l'inclusione delle relative informazioni nel bilancio potesse supplire al deposito separato delle specifiche rendicontazioni, considerato che le linee guida approvate con il D.M. 107 del 9 giugno 2022 contengono un riepilogo dei relativi obblighi di rendicontazione sia per le raccolte fondi occasionali che abituali, fornendo indicazioni a seconda che l'ente utilizzi il bilancio nella forma ordinaria o in quella semplificata del rendiconto per cassa. 
Con riferimento alle raccolte fondi occasionali, in questa fase iniziale e in un’ottica di semplificazione, il Mlps con la recente nota n. 17146 ritiene conforme al dettato normativo dell’articolo 48, comma 3 del Codice, un deposito del bilancio che comprenda al suo interno anche i rendiconti delle singole raccolte fondi occasionali, senza pertanto che l’ente debba effettuare un deposito distinto di questi ultimi, purché tutti gli elementi informativi richiesti dalle citate linee guida siano presenti per ciascuna raccolta fondi occasionale tra la documentazione depositata al Runts. Secondo le linee guida, infatti, le informazioni riguardanti ciascuna raccolta fondi occasionale dovranno essere allegate alla relazione di missione (modello C) o al rendiconto per cassa (modello D) compilando, secondo il fac-simile fornito nelle stesse, il rendiconto finanziario di dettaglio e la relazione illustrativa.

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