Crediti d’imposta: l’atto di indirizzo del Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) chiarisce “non spettanti” e “inesistenti”

2 luglio 2025

Con l’atto di indirizzo del 1° luglio 2025 il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ha messo nero su bianco che cosa si intende oggi per credito “inesistente” e per credito “non spettante”, come devono comportarsi gli uffici nel recupero e quali sono le conseguenze sanzionatorie. È un tassello operativo che rende più prevedibili i controlli e le difese delle imprese. (Atto di indirizzo MEF 1/7/2025; D.Lgs. n. 87/2024; D.Lgs. n. 74/2000).

Le differenze tra credito "inesistente" e credito "non spettante"

La distinzione incide su termini e sanzioni: per l’“inesistente” i termini di recupero sono più lunghi rispetto al “non spettante”, e le sanzioni sono più pesanti; rimane la soglia penale di 50.000 euro per l’indebita compensazione, con pene diverse tra le due ipotesi. Per gli atti di recupero sono fissate regole su notifica, pagamento e decadenze (Decreto del Presidente della Repubblica, D.P.R. n. 600/1973, art. 38-bis; D.Lgs. n. 471/1997; D.Lgs. n. 74/2000).

L’atto richiama espressamente i crediti per ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e innovazione estetica, e valorizza la certificazione prevista per qualificare gli investimenti. Infatti, se questa viene rilasciata correttamente, ha effetti vincolanti per l’Amministrazione finanziaria e riduce il rischio di contenziosi (Decreto-legge, D.L. n. 73/2022, art. 23, convertito in Legge n. 122/2022).



Torna alla lista