Credito di imposta beni strumentali 4.0 - Novità legge di bilancio 2023

23 gennaio 2023

La Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha previsto la possibilità di fruire del credito d’imposta per nuovi investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 solo per quelli aventi ad oggetti beni materiali ed immateriali “Industria 4.0” (per la cui individuazione si deve aver sempre riguardo agli Allegati “A” e “B” della L. 232/2016). Al contrario, per gli investimenti di beni materiali e immateriali “ordinari” (diversi da quelli “Industria 4.0”) effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 non è più attribuito alcun credito d’imposta. 

In particolare, per gli investimenti in beni materiali nuovi “Industria 4.0” effettuati nel triennio 2023-2025 (o entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato pagato un acconto almeno del 20% e vi sia la conferma dell’ordine) il credito d’imposta spetta nelle seguenti misure:

Per quanto riguarda gli investimenti in beni immateriali “Industria 4.0” effettuati nel triennio 2023-2025 (o entro il 30.6.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 sia stato pagato un acconto almeno del 20% e vi sia la conferma dell’ordine) il credito d’imposta spetta nelle seguenti misure:

Per ciascun periodo d’imposta il credito d’imposta spetta nel limite massimo di costi pari a 1 milione di euro.

Investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2022

Le Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto un’importante novità per gli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, consentendo un più ampio termine di consegna dei beni nel corso del 2023. È bene ricordare che la “prenotazione” consente di fruire del maggior credito d’imposta previsto per gli investimenti in beni “Industria 4.0” effettuati nel 2022, e del credito d’imposta del 6% per quelli effettuati in beni “ordinari” nel 2022.
Più in dettaglio:

Il momento di effettuazione dell’investimento, cui si ricollega l’individuazione della percentuale del credito d’imposta spettante, è disciplinato dalle seguenti regole (articolo 109, Tuir):

Adempimenti richiesti e utilizzo del credito d’imposta

Gli adempimenti richiesti per la fruizione del credito d’imposta, non sono mutati e sono quindi rimasti i seguenti:
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 (codice tributo “6935” per i beni ordinari, “6936” per i beni materiali “Industria 4.0” e “6937” per quelli immateriali “industria 4.0”).

L’utilizzo è effettuato:
La fruizione del beneficio è in ogni caso subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Obbligo di mantenimento dei requisiti e verica periodica

La circolare 9/E emessa il 23 Luglio 2021 dall’Agenzia delle Entrate, ha stabilito l'obbligo a carico dell'azienda di dimostrare, in sede di controllo, che i requisiti 4.0 siano stati mantenuti dal bene durante tutto il periodo di fruizione dei benefici. La circolare afferma che dovrà essere cura dell'impresa beneficiaria documentare, anche attraverso un'adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benfici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti. E' opportuno quindi, periodicamente, procedere ad una verfica in merito al mantenimento dei requisiti con redazione di un documento con data certa che potrà portare a “certificare” che nessun cambiamento rispetto alla perizia iniziale è intercorso oppure alla redazione di una nuova perizia alla luce delle novità intercorse.


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