Credito di imposta beni strumentali 4.0 - Novità legge di bilancio 2023
23 gennaio 2023
La Legge di Bilancio 2022 (L. 234/2021) ha previsto la possibilità di fruire del credito d’imposta per nuovi investimenti effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 solo per quelli aventi ad oggetti beni materiali ed immateriali “Industria 4.0” (per la cui individuazione si deve aver sempre riguardo agli Allegati “A” e “B” della L. 232/2016). Al contrario, per gli investimenti di beni materiali e immateriali “ordinari” (diversi da quelli “Industria 4.0”) effettuati a partire dal 1° gennaio 2023 non è più attribuito alcun credito d’imposta.
In particolare, per gli investimenti in beni materiali nuovi “Industria 4.0” effettuati nel triennio 2023-2025 (o entro il 30 giugno 2026 a condizione che entro il 31 dicembre 2025 sia stato pagato un acconto almeno del 20% e vi sia la conferma dell’ordine) il credito d’imposta spetta nelle seguenti misure:
- 20% fino a un importo di 2,5 milioni di euro;
- 10% per importi eccedenti 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
- 5% per importo eccedenti 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.
Per quanto riguarda gli investimenti in beni immateriali “Industria 4.0” effettuati nel triennio 2023-2025 (o entro il 30.6.2026 a condizione che entro il 31.12.2025 sia stato pagato un acconto almeno del 20% e vi sia la conferma dell’ordine) il credito d’imposta spetta nelle seguenti misure:
- 20% per il periodo d’imposta 2023;
- 15% per il periodo d’imposta 2024;
- 10% per il periodo d’imposta 2025.
Per ciascun periodo d’imposta il credito d’imposta spetta nel limite massimo di costi pari a 1 milione di euro.
Investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2022
Le Legge di Bilancio 2023 (L. 197/2022) ha introdotto un’importante novità per gli investimenti “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, consentendo un più ampio termine di consegna dei beni nel corso del 2023. È bene ricordare che la “prenotazione” consente di fruire del maggior credito d’imposta previsto per gli investimenti in beni “Industria 4.0” effettuati nel 2022, e del credito d’imposta del 6% per quelli effettuati in beni “ordinari” nel 2022.
Più in dettaglio:
- per gli investimenti in beni materiali “Industria 4.0” prenotati entro il 31 dicembre 2022 il credito d’imposta spetta nella misura del 40%, fino ad un importo di 2,5 milioni di euro (la misura scende al 20% per importi eccedenti 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro, e al 10% per importi compresi tra 10 milioni di euro e 20 milioni di euro), se la consegna avviene entro il prossimo 30 novembre 2023 (termine modificato dal DL 198/2022);
- per gli investimenti in beni immateriali 4.0 “prenotati” entro il 31 dicembre 2022 (per i quali il D.L. 50/2022 ha previsto un credito d’imposta del 50%), il credito d’imposta è stabilito nella misura del 50% (entro il limite massimo di investimenti pari a 1 milione di euro) se la consegna avviene entro il prossimo 30 giugno 2023;
- per gli investimenti in beni ordinari “prenotati” entro il 31 dicembre 2022, il credito d’imposta spetta nella misura del 6% se la consegna avviene entro il 30 novembre 2023 (termine modificato dal DL 198/2022).
Il momento di effettuazione dell’investimento, cui si ricollega l’individuazione della percentuale del credito d’imposta spettante, è disciplinato dalle seguenti regole (articolo 109, Tuir):
- consegna o spedizione per gli investimenti in proprietà;
- sottoscrizione del verbale di consegna per i beni acquisiti tramite leasing;
- ultimazione della prestazione per gli investimenti effettuati tramite contratto d’appalto, a meno che non sia previsti dei Sal intermedi nel qual caso si deve aver riguardo all’importo dei Sal liquidati nel periodo agevolato.
Adempimenti richiesti e utilizzo del credito d’imposta
Gli adempimenti richiesti per la fruizione del credito d’imposta, non sono mutati e sono quindi rimasti i seguenti:
- nella fattura di acquisto deve essere riportata una dicitura del tipo “acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”;
- per gli investimenti in beni materiali ed immateriali “Industria 4.0” è necessario disporre di una perizia asseverata rilasciata da un tecnico abilitato (ingegnere o perito industriale iscritto al rispettivo Albo), ovvero di un certificato di conformità rilasciato da un ente accreditato, da cui risulti che il bene possiede le caratteristiche tecniche previste e la relativa interconnessione al sistema aziendale;
- inviare, entro il termine di presentazione del modello Redditi relativo al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento, una comunicazione al Mise. È bene ricordare che l’omesso invio di tale comunicazione non pregiudica la spettanza del credito d’imposta.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel modello F24 (codice tributo “6935” per i beni ordinari, “6936” per i beni materiali “Industria 4.0” e “6937” per quelli immateriali “industria 4.0”).
L’utilizzo è effettuato:
- in 3 rate di pari importo;
- a decorrere dal periodo d’imposta di entrata in funzione (per i beni ordinari) o da quello in cui è avvenuta l’interconnessione (per quelli “Industria 4.0”).
Obbligo di mantenimento dei requisiti e verica periodica
La circolare 9/E emessa il 23 Luglio 2021 dall’Agenzia delle Entrate, ha stabilito l'obbligo a carico dell'azienda di dimostrare, in sede di controllo, che i requisiti 4.0 siano stati mantenuti dal bene durante tutto il periodo di fruizione dei benefici. La circolare afferma che dovrà essere cura dell'impresa beneficiaria documentare, anche attraverso un'adeguata e sistematica reportistica, il mantenimento, per tutto il periodo di fruizione dei benfici, delle caratteristiche e dei requisiti richiesti. E' opportuno quindi, periodicamente, procedere ad una verfica in merito al mantenimento dei requisiti con redazione di un documento con data certa che potrà portare a “certificare” che nessun cambiamento rispetto alla perizia iniziale è intercorso oppure alla redazione di una nuova perizia alla luce delle novità intercorse.