Limite “de minimis” innalzato a 300.000 euro dal 2024

21 dicembre 2023

Gli aiuti “de minims” sono aiuti di Stato concessi alla stessa impresa nell’arco di uno specifico periodo di tempo che non superano un importo prestabilito e che sono esentati dall’obbligo di notifica alla Commissione europea di cui all’art. 108 paragrafo 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Trattato Ue 26 ottobre 2012).

Gli aiuti “de minimis”, in ragione del loro importo limitato, sono considerati tali da non incidere sugli scambi tra gli Stati membri e da non falsare o minacciare di falsare la concorrenza e sono, quindi, esentati dall’obbligo di notifica.
L’aumento del massimale da 200.000 a 300.000 euro, da verificare nell’arco di tre anni, tiene conto dell’inflazione (considerando n. 3 del regolamento Ue n. 2831/2023).

Anche con il nuovo regolamento, le disposizioni sugli aiuti “de minimis” continuano ad applicarsi agli aiuti di Stato concessi alle imprese di qualsiasi settore, a eccezione di quelli espressamente indicati nell’art. 1, quali, ad esempio, gli aiuti di Stato riconosciuti a imprese operanti nel settore della produzione primaria di prodotti della pesca e dell’acquacultura o di prodotti agricoli.

Ai fini dell’applicazione del regime “de minimis” occorre fare riferimento alla c.d. “impresa unica”, intendendosi per tale l’insieme delle imprese tra le quali esiste almeno una delle seguenti relazioni:

- un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
- un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
- un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.

Sono considerate un’impresa unica anche le imprese fra le quali intercorre una delle predette relazioni per il tramite di una o più altre imprese.

Il limite massimo degli aiuti “de minimis”, pari a 300.000 euro dal 1° gennaio 2024, deve essere computato nell’arco di tre anni. Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini del regolamento in esame dovrebbe essere valutato su base mobile. In particolare, viene stabilito che “Per ogni nuova concessione di aiuti «de minimis», si deve tener conto dell’importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti” (cfr. considerando n. 11 del regolamento 2831/2023).

In linea generale, gli aiuti si considerano concessi nel momento in cui è accordato all’impresa il diritto di ricevere gli aiuti, indipendentemente dalla data di erogazione degli stessi (art. 3 del nuovo regolamento).



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