Nuove modifiche al Codice della crisi di impresa

1 luglio 2022

Le novità di maggior rilievo introdotte dal D. Lgs 83/2022, riguardano la nozione di crisi e gli assetti organizzativi dell’impresa; le nuove misure di allerta; il concordato preventivo e le altre procedure di ristrutturazione; le disposizioni per la ristrutturazione delle società e il trattamento dei soci. 

Il Legislatore, con le modifiche apportate al Codice per effetto del D.Lgs. 83/2022 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 152 del 1° luglio 20221, ha recepito la Direttiva europea mirando a favorire:

1. l’emersione tempestiva della crisi attraverso strumenti di allerta soft che incentivino l’imprenditore ad attivarsi volontariamente per il superamento della situazione di difficoltà;
2. la valorizzazione dell’autonomia privata delle parti con la previsione di strumenti anche stragiudiziali e con la limitazione dei poteri di intervento dell’Autorità giudiziaria;
3. la “risanabilità dell’impresa”, quale valore giuridico, da preservare attraverso procedure di ristrutturazione efficienti che favoriscano la continuità aziendale.

Le novità di maggior rilievo riguardano la modifica della nozione di crisi di impresa, contenuta nell’articolo 2, Codice, le nuove segnalazioni contenute nell’articolo 15, Codice, il nuovo concordato preventivo con particolare riguardo al concordato in continuità aziendale e non da ultimo l’inserimento nel Codice del procedimento di composizione negoziata.

La nuova definizione di crisi

La nozione di “crisi” contenuta nell’articolo 2, Codice viene modificata quale “lo stato del debitore che rende probabile l’insolvenza, il quale si manifesta con l’inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei 12 mesi successivi”, anziché nei 6 mesi previsti dal Codice nella sua formulazione originaria.
Viene dunque ampliata a 12 mesi (in luogo di 6) il periodo entro il quale deve sussistere la prospettiva di un’adeguata copertura delle obbligazioni con i flussi di cassa prospettici, allineandolo a quello previsto dalle scienze aziendalistiche per la perdita di continuità aziendale.
Contestualmente, il Decreto abroga tutti gli indici e gli indicatori di crisi che costituivano il presupposto per l’attivazione delle procedure di allerta e composizione assistita e modifica l’articolo 3, Codice rubricato nella prima versione “Doveri del debitore” e ora “Adeguatezza degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa” responsabilizzando l’imprenditore sul dovere di istituire adeguati assetti organizzativi anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi di impresa, mettendogli a disposizione una serie di elementi di valutazione al fine di fornirgli le indicazioni utili e necessarie per cogliere tempestivamente i primi segnali di difficoltà, anche prima che evolvano in vera
e propria crisi.

In particolare si prevede che gli assetti organizzativi per essere considerati adeguati debbano essere strutturati in modo da consentire di:

1. rilevare gli squilibri di carattere patrimoniale, economico-finanziario rapportati alle specifiche caratteristiche dell’impresa e dell’attività imprenditoriale;
2. verificare la sostenibilità dei debiti e della continuità aziendale per i 12 mesi successivi;
3. ricavare le informazioni necessarie per eseguire il test pratico per l’accesso alla composizione negoziata della crisi.

In tale contesto vengono considerati segnali di allarme ai sensi del comma 4 dell’articolo 3, Codice:

1. i debiti per retribuzioni scaduti da almeno 30 giorni pari a oltre la metà dell’ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;
2. i debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti; 
3. le esposizioni verso le banche scadute da più di 60 giorni che rappresentino almeno il 5% delle esposizioni;
4. i ritardi nei pagamenti che determinano l’attivazione degli obblighi di segnalazione dei creditori pubblici qualificati.



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