CSRD: il Quick Fix rinvia alcuni obblighi ESRS e amplia le misure transitorie

10 novembre 2025
Dal 10 novembre 2025 il Quick Fix (correttivo rapido) agli European Sustainability Reporting Standards (ESRS – principi europei di rendicontazione della sostenibilità) ha rinviato alcuni obblighi informativi e ampliato le misure transitorie per le imprese già soggette alla Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD – direttiva sulla rendicontazione societaria di sostenibilità). La semplificazione riduce gli oneri immediati, ma non elimina la crescente richiesta di dati Environmental, Social and Governance (ESG – ambientali, sociali e di governance) da parte di banche, clienti e filiere.

Cosa cambia con il Quick Fix?

Il Quick Fix (correttivo rapido) non modifica i principi fondamentali della CSRD, ma interviene sulle tempistiche e sulle disposizioni transitorie. In particolare, rinvia l’applicazione di alcuni obblighi informativi aggiuntivi e amplia le misure di gradualità già previste dagli ESRS, riducendo nel breve periodo l’onere di rendicontazione per le imprese già soggette alla disciplina.

Come si coordina con la Stop-the-clock Directive?

L’intervento si coordina con la Direttiva (UE) 2025/794, cosiddetta Stop-the-clock Directive (direttiva di rinvio delle scadenze), che aveva già differito di due anni l’applicazione degli obblighi CSRD per le imprese della seconda e terza ondata.

Cosa cambia per le PMI non obbligate alla CSRD?

Per le imprese non direttamente soggette alla CSRD, comprese molte Piccole e medie imprese (PMI), la semplificazione non elimina il tema della raccolta dei dati Environmental, Social and Governance (ESG – ambientali, sociali e di governance). Banche, clienti di maggiori dimensioni e imprese capofiliera possono continuare a richiedere informazioni di sostenibilità nell’ambito dei propri processi di valutazione e di filiera.

Cosa dovrebbe fare l’impresa?
Quali sono i riferimenti normativi e di prassi?

Riferimenti normativi: Direttiva (UE) 2022/2464 (CSRD); Regolamento delegato (UE) 2023/2772 (ESRS); Direttiva (UE) 2025/794; Regolamento delegato (UE) 2025/1416.


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