Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo Settore

31 gennaio 2020
Con la pubblicazione del Decreto interministeriale del 28 novembre 2019 relativo alle "Erogazioni liberali in natura a favore degli enti del Terzo Settore", viene finalmente data piena attuazione alle disposizioni di cui all'art. 83 de D.Lgs. 117/2017, relativo alle detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali effettuate agli Enti del Terzo Settore.
 
L'articolo 83, come ora completato dal Decreto interministeriale pubblicato, prevede che il soggetto che dona ha diritto a una detrazione del 30% (se persona fisica) o a una deduzione del 10% nel limite del reddito complessivo dichiarato (se persona fisica, impresa o Ente) , calcolata sul valore del bene donato determinato come segue:
  1. in linea generale, il valore del bene donato sulla base del quale calcolare la detrazione o la deduzione è quantificato sulla base del “valore normale” (art. 9 del TUIR o DPR 917/86) inteso come il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Si tratta di un valore di mercato;
  2. se si dona un bene strumentale (applicabile alle imprese anche individuali), l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al residuo valore fiscale all'atto del trasferimento;
  3. se si donano beni alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa e/o materie prime e sussidiarie, semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (applicabile alle imprese anche individuali), l'ammontare della detrazione o della deduzione è determinato con riferimento al minore tra il valore normale (come definito al punto 1) e quello determinato applicando le disposizioni dell'art. 92 del TUIR in materia di valutazione delle rimanenze.
Solamente nel precedente caso 1), qualora il valore normale della cessione, singolarmente considerata, sia superiore a 30.000,00 euro, ovvero nel caso in cui, per la natura dei beni, non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi, il donatore dovrà acquisire una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, recante data non antecedente a 90 giorni il trasferimento del bene. Tale perizia dovrà essere consegnata al soggetto beneficiario della donazione.

L'erogazione liberale in natura deve risultare da atto scritto bilaterale, contenente la dichiarazione del donatore recante la descrizione analitica dei beni donati, con l'indicazione dei relativi valori, nonché la dichiarazione del soggetto destinatario dell'erogazione contenente l'impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.


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