Fondo di Garanzia per le PMI: prorogate al 31 dicembre 2026 le misure operative

7 gennaio 2026
Le misure operative del Fondo di Garanzia per le Piccole e medie imprese (PMI) sono state prorogate fino al 31 dicembre 2026. Restano confermati, con percentuali differenziate, gli interventi a favore di finanziamenti per liquidità e di determinate operazioni di importo ridotto; il Fondo continua inoltre ad interessare, alle condizioni previste, microimprese, imprese mid-cap (imprese di media capitalizzazione) ed Enti del Terzo settore (ETS).

Quali coperture sono previste?

Resta confermato il limite massimo di 5 milioni di euro per singolo beneficiario. Per i finanziamenti destinati a esigenze di liquidità la copertura massima è pari al 50%, mentre per determinate operazioni di importo ridotto la copertura può arrivare all’80%; per le richieste presentate da soggetti garanti autorizzati, l’importo massimo di tali operazioni è elevato a 100.000 euro.

Chi può accedere al Fondo?

Il perimetro comprende anche le imprese mid-cap (imprese di media capitalizzazione) con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 499, alle condizioni previste dalla disciplina, nonché gli Enti del Terzo settore (ETS) per specifiche operazioni. Per le microimprese l’intervento del Fondo è gratuito.

La garanzia pubblica sostituisce la valutazione della banca?

La garanzia pubblica facilita l’accesso al credito, ma non sostituisce la valutazione del merito creditizio effettuata dalla banca. Bilancio, andamento della Centrale Rischi, capacità prospettica di rimborso, budget e qualità dell’informativa finanziaria rimangono centrali nella decisione di affidamento.

Cosa dovrebbe fare l’impresa?
Quali sono i riferimenti normativi e di prassi?

Riferimenti normativi e di prassi: Legge 23 dicembre 1996, n. 662, art. 2, comma 100, lett. a); Decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, art. 15-bis; Legge 30 dicembre 2024, n. 207; Decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, art. 14; Circolare Fondo di Garanzia n. 1/2026.


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