La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 19 febbraio 2026 chiarisce come applicare dal 2026 la nuova disciplina fiscale degli Enti del Terzo settore (ETS). I punti centrali riguardano l’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), il test di non commercialità dell’articolo 79 del Codice del Terzo settore (CTS) e il regime forfetario dell’articolo 86 per Organizzazioni di volontariato (ODV) e Associazioni di promozione sociale (APS).
Norma o prassi: che valore ha la Circolare?
Si tratta di un documento di prassi: la Circolare non modifica la legge, ma fornisce l’interpretazione dell’Amministrazione finanziaria sulle nuove disposizioni applicabili dal 2026.
Cosa cambia per le ex ONLUS?
Per le ex Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), la Circolare richiama il termine del 31 marzo 2026 per la domanda di iscrizione al RUNTS. In caso di accoglimento, la qualifica di Ente del Terzo settore (ETS) opera senza soluzione di continuità dall’inizio del periodo d’imposta.
Come funziona il test di non commercialità?
Un punto centrale riguarda il test di non commercialità previsto dall’articolo 79 CTS. In linea generale, le attività di interesse generale sono considerate non commerciali quando i corrispettivi non superano i costi effettivi. È prevista una tolleranza: l’attività resta non commerciale anche quando i ricavi superano i costi di non oltre il 6%, purché ciò avvenga per non più di tre periodi d’imposta consecutivi. Per gli enti con proventi complessivi inferiori a 300.000 euro, la Circolare ammette, nei casi illustrati, una valutazione unitaria dell’insieme delle attività.
Quale regime forfetario si applica a ODV e APS?
Per le Organizzazioni di volontariato (ODV) e le Associazioni di promozione sociale (APS), il 2026 è inoltre il primo anno di applicazione del regime forfetario di cui all’articolo 86 CTS, accessibile nei limiti della soglia di ricavi commerciali prevista dalla norma, pari a 85.000 euro.
Cosa dovrebbe fare l’impresa?