Patent Box e autoliquidazione: chiarimenti definitivi
29 ottobre 2020
L’articolo 4 D.L. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita) ha introdotto, a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 01.05.2019, per i titolari di reddito d’impresa che utilizzano direttamente i beni immateriali soggetti a tassazione agevolata, un nuovo regime di autoliquidazione alternativo alla procedura di accordo preventivo con l’Amministrazione finanziaria (c.d. ruling).
Il nuovo regime prevede la determinazione e dichiarazione diretta del reddito agevolabile, rimandando il confronto con l’Agenzia delle entrate a una successiva fase di controllo e presenta, in estrema sintesi, le seguenti principali caratteristiche:
- si attiva su opzione del contribuente, in alternativa all’accordo preliminare con l’Amministrazione finanziaria;
- è applicabile a tutti i casi di utilizzo diretto del bene immateriale;
- l’accesso è subordinato alla predisposizione del set documentale specificato al par. 2 del Provvedimento AdE n. 658445/2019;
- l’idoneità della documentazione comporta un’esimente sul fronte sanzionatorio per dichiarazione infedele in caso di successiva rettifica;
- la fruizione del beneficio è frazionata in un triennio.
La circolare 28/E/2020 fornisce chiarimenti e soluzioni interpretative, ad integrazione delle modalità attuative definite nel Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 658445/2019 del 30.07.2019, circa i seguenti aspetti del nuovo regime di
Patent box in autoliquidazione:
- caratteristiche;
- ambito applicativo soggettivo e opzioni da esercitare;
- rinuncia alle procedure di Patent Box pendenti;
- esimente sanzionatoria per esercizi pregressi a quello in corso all’entrata in vigore del Decreto Crescita;
- ambito applicativo oggettivo, relativamente al contenuto informativo delle sezioni A e B del documento informativo unico da predisporre;
- efficacia della documentazione, con riferimento alle ipotesi che comportano, in sede di controllo, il recupero integrale del beneficio.
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