Investimenti in start-up innovative nel 2026: detrazione 65%, regime del 30% e SAFE

30 settembre 2026
Detrazione IRPEF del 65%
 
Per le persone fisiche che investono nel capitale di start-up innovative è operativa la detrazione IRPEF (Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche) del 65%, prevista dall’articolo 29-bis del D.L. 179/2012 e applicabile nell’ambito del regime de minimis (regime europeo relativo agli aiuti di importo limitato).

L’investimento agevolabile può arrivare a 100.000 euro per periodo d’imposta, deve essere mantenuto per almeno tre anni e riguarda le start-up innovative nei primi tre anni di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese. Prima dell’investimento, il legale rappresentante della start-up deve presentare l’apposita istanza tramite la piattaforma del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT). La misura risulta attualmente pienamente operativa. MIUR

Il regime ordinario del 30% nel 2026
 
Il regime ordinario previsto dall’articolo 29 del D.L. 179/2012 riconosce, ricorrendone le condizioni, una detrazione IRPEF o una deduzione IRES (Imposta sul Reddito delle Società) pari al 30% dell’investimento.
Per gli investimenti effettuati nel 2026, tuttavia, occorre considerare la scadenza dell’autorizzazione europea precedente. Secondo il quadro ricostruito, al 21 settembre 2026 era in corso il procedimento finalizzato al rinnovo del regime, anche con l’obiettivo di attribuirgli efficacia dal 1° gennaio 2026. 
La concreta applicabilità dell’agevolazione deve quindi essere verificata alla data dell’investimento.
 
Contratti SAFE e investimenti convertibili
 
Un ulteriore elemento di interesse riguarda i SAFE (Simple Agreement for Future Equity – accordi che prevedono un futuro ingresso dell’investitore nel capitale).
Con la risposta n. 137/2026, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto, con riferimento alla fattispecie esaminata, che un SAFE può essere qualificato come investimento in convertendo e beneficiare della detrazione del 65%. In presenza delle condizioni previste, il beneficio può maturare al momento del versamento, senza attendere la successiva conversione in quote o azioni. 
La struttura dell’investimento, il rispetto del periodo minimo di detenzione e la corretta documentazione devono pertanto essere verificati prima dell’operazione.


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