Assegnazioni e cessioni agevolate ai soci



La Legge di Stabilità per il 2016 (art. 1, commi 115-120) prevede la possibilità di assegnare (gratuitamente), oppure cedere (dietro corrispettivo) beni ai soci, oppure – in taluni casi – di trasformare in società semplice l’ente, passando così da soggetto che esercita attività di impresa a soggetto di mera detenzione di beni (assimilato ad una persona fisica) profittando di un trattamento fiscale di favore.
Le suddette facoltà richiedono – normalmente - il pagamento di una imposta sostitutiva e, di fatto, rappresentano il naturale rimedio per fuggire dal regime delle società di comodo.
Tuttavia, gli strumenti possono essere utilizzati anche ai fini del soddisfacimento di una differente finalità di pianificazione e riduzione del carico fiscale in virtù di prospettate operazioni di dismissione o di cessazione dell’attività.
 
Soggetti interessati e tempistiche
Il provvedimento interessa sia le società di persone che quelle di capitali, quindi:
Immobili
(fabbricati e terreni)
Immobili patrimonio di cui all’articolo 90 del TUIR SI
Immobili merce SI
Immobili strumentali per natura (categorie B, C, D, E, A/10), non utilizzati nell’attività di impresa (sono i beni inutilizzati, quelli locati a terzi, concessi in comodato, ecc.) SI
Immobili strumentali per destinazione, utilizzati nell’attività di impresa (per i terreni agricoli si tratta di quelli utilizzati per la coltivazione o l’allevamento di bestiame).
Non rientrano in questa categoria i beni, di qualsiasi natura, detenuti dalle immobiliari di gestione
NO
Mobili registrati
(auto, aerei, natanti)
Non utilizzati come strumentali nell’esercizio dell’attività SI
Utilizzati come strumentali nell’esercizio dell’attività
(ad esempio, auto per società di noleggio, scuola guida, etc.)
NO
Le caratteristiche del bene vanno verificate al momento della cessione o della assegnazione.
 
Condizioni richieste in capo ai soci
Tutti i soci beneficiari della assegnazione o della cessione agevolata:
Tipologia Rendita maggiorata Rivalutazioni Valore catastale
Terreni agricoli dominicale × 75 × 1,25 + 20% × 112,5
A (escluso A/10) rendita × 100 × 1,05 + 20% × 126
A/10 rendita × 50 × 1,05 + 20% × 63
C (escluso C/1) rendita × 100 × 1,05 + 20% × 126
C/1 rendita × 34 × 1,05 + 20% × 42,84
D rendita × 50 × 1,05 + 20% × 63
E rendita × 34 × 1,05 + 20% × 42,84
 
 
In caso di cessione, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, il corrispettivo della cessione, se inferiore al valore normale del bene, determinato ai sensi dell’articolo 9 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R. 917/1986, e successive modificazioni, o in alternativa, ai sensi del primo periodo, è computato in misura non inferiore ad uno dei due valori.
 
 
Assegnazione Æ Valore normale (o catastale) dei beni assegnati o ceduti - Costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati = Imponibile imposta sostitutiva
             
Cessione Æ Corrispettivo se maggiore, o valore normale (o catastale) se corrispettivo inferiore - Costo fiscalmente riconosciuto dei beni ceduti = Imponibile imposta sostitutiva
             
Trasformazione in società semplice Æ Valore normale (o catastale) dei beni posseduti - Costo fiscalmente riconosciuto dei beni assegnati o ceduti = Imponibile imposta sostitutiva
 
Al riguardo, va precisato che:
Società assegnante Tipo di riserva Effetti per il socio
Società di persone Riserva di utili Nessuno
Riserva di capitale Riduzione del costo della partecipazione
Società di capitale Riserva di utili Utile in natura
Riserva di capitale Riduzione del costo della partecipazione
 
Per quanto attiene al bene assegnato al socio:
Tipo Iidd Iva Registro
Assegnazione Valore normale Costo rettificato (articolo 13, comma 2, lettera c), D.P.R. 633) Valore venale
Valore catastale Valore catastale
(regola prezzo valore se abitativo assegnato a privato)
Cessione Corrispettivo, quando superiore a valore normale o catastale Corrispettivo Valore venale
Valore catastale
(regola prezzo valore se abitativo assegnato a privato)
 
 
  Cauli, Marmocchi, Orsini & Associati

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