La Legge di Stabilità (art. 1, commi 130-132) ha riscritto l’art. 57 dpr 633/72 e l’art. 43 dpr 600/73, prevedendo:
l’ampliamento di un anno dei termini per l’accertamento delle imposte sui redditi e IVA, dal quarto anno al quinto successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione;
l’equiparazione della fattispecie dell’omessa presentazione della dichiarazione alla presentazione di dichiarazione nulla; per esse i termini della notifica di accertamento si allungano passando dagli attuali 5 anni, decorrenti dall’anno in cui la dichiarazione si sarebbe dovuta presentare, a 7 anni;
l’eliminazione della norma che raddoppia i termini per l’accertamento nel caso di violazione che comporti obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal d.lgs 74/2000.
Le nuove disposizioni si applicano agli avvisi che decorrono dal periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016; per i periodi d’imposta precedenti rimangono in vigore le disposizioni vigenti che prevedono a notifica degli avvisi di accertamento entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, ovvero nei casi di omessa presentazione di dichiarazione o di sua nullità entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione avrebbe dovuto esser presentata.
In sintesi:
le annualità fino al 31.12.2015 si prescrivono entro il 4° anno successivo alla presentazione della dichiarazione (l’anno 2011 si prescriverà il 31.12.2016):
per le annualità per le quali è stata omessa la dichiarazione, è previsto un anno in più (l’anno 2011 si prescriverà il 31.12.2017, se per il 2011 non è stata presentata la dichiarazione dei redditi);
in presenza di reato fiscale è previsto il raddoppio dei termini;
b) per le annualità dal 2016 è previsto un unico termine, anche nell’ipotesi di reato: 5° anno successivo alla presentazione della dichiarazione dei redditi.
Cauli, Marmocchi, Orsini & Associati