Nuovo regime forfettario 2016



La Legge di Stabilità per il 2016 (art. 1, commi 111 e 113) ha soppresso a far data dal 1° gennaio 2016 il regime dei minimi (che rimane però utilizzabile, fino alla relativa scadenza naturale ovvero sino al termine del quinquennio dall’inizio attività o al compimento del 35° anno di età per coloro che lo abbiano correttamente optato entro il 31/12/2015) ed ha apportato diverse modifiche al regime forfettario introdotto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, L. 190/2014.

Di seguito una sintesi delle principali novità:

Modifiche ai coefficienti di redditività e al limite dei ricavi

Il regime forfettario prevede un regime di tassazione con imposta sostitutiva da applicare al prodotto tra il fatturato realizzato e il coefficiente di redditività variabile in funzione del codice attività.

La principale modifica riguarda per l’appunto l’aumento del limite dei ricavi relativi ai diversi gruppi di attività, i coefficienti nella nuova formulazione sono i seguenti:

 

Gruppo

Codice attività ATECO 2007

Coefficiente redditività

Limite ricavi/fatturato in euro

Industrie alimentari e delle bevande

(10 - 11)

40%

45.000

Commercio all’ingrosso e al dettaglio

45 - (da 46.2 a 46.9) - (da 47.1 a 47.7) - 47.9

40%

50.000

Commercio ambulante di prodotti alimentari e bevande

(47.81)

40%

40.000

Commercio ambulante di altri prodotti

(47.82 - 47.8)

54%

30.000

Costruzioni e attività immobiliari

(41 - 42 - 43) - (68)

86%

25.000

Intermediari del commercio

(46.1)

62%

25.000

Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione

(55 - 56)

40%

50.000

Attività professionali, scientifiche, tecniche, sanitarie, di istruzione, servizi finanziari ed assicurativi

(64 - 65 - 66) - (69 - 70 - 71 - 72 -73 - 74 - 75) - (85) - (86 - 87 - 88)

78%

30.000

Altre attività economiche

(da 01 a 03 a 05 a 09), (da 12 a 33, da 35 a 39), (49 - 50 - 51 - 52 - 53) - (58 - 59 - 60 - 61 - 62 - 63) - (77 - 78 - 79 - 80 - 81 - 82) -(84) - (90 - 91 - 92 - 93) - (94 - 95 - 96) - (97 - 98) - (99)

67%

30.000

 

Requisiti di accesso

Nella versione attuale i requisiti di accesso, con riferimento all’anno di imposta precedente, prevedono che il contribuente:

 

Con la nuova formulazione del regime la fuoriuscita dallo stesso in caso di superamento del limite stabilito per categoria non avverrà mai in corso d’anno ma sempre dal successivo periodo di imposta.

 

Cause di preclusione

Il regime forfettario è invece precluso:

Il regime forfettario “start up

La finanziaria 2016 ha poi introdotto anche un particolare regime di tassazione per i soggetti che presentano i seguenti requisiti:

In tal caso il contribuente potrà applicare una aliquota sostitutiva dell’Irpef, comprese le addizionali, e dell’Irap (l’Iva non è dovuta) nella misura del 5% per i primi 5 anni e del 15% dal sesto.

Tale imposta sostitutiva troverà applicazione anche per i soggetti che hanno iniziato l’attività nel 2015 adottando il regime forfettario.

 

Il contribuente che ha aperto la partita Iva come minimo potrà utilizzare il regime agevolato per 5 anni e, se alla scadenza ha meno di 35 anni, potrà applicarlo sino al compimento del 35esimo anno di età, questo non è possibile per il regime “forfettario start up”, che trova applicazione per 5 anni, non essendo stata riproposta in tale regime alcuna estensione.

 

La rettifica IVA

I contribuenti che nel 2016 passano nel regime forfettario devono restituire l’IVA detratta durante gli esercizi precedenti, attraverso il meccanismo della rettifica della detrazione ai sensi dell’art. 19 bis 2, del dpr 633/72.

La rettifica va eseguita nella prima dichiarazione annuale IVA presentata dopo l’accesso al regime forfettario, ossia relativa all’anno precedente al passaggio (i contribuenti che decidono di passare al nuovo regime a partire dal 1° gennaio 2016 devono rettificare l’iva nella dichiarazione IVA relativa al periodo di imposta 2015).

La rettifica della detrazione va eseguita su tutti i beni e servizi non ceduti o non ancora utilizzati, esistenti alla data del 31 dicembre 2015; per i Beni ammortizzabili e beni immateriali va eseguita se non sono passati più di 5 anni dalla data di entrata in funzione, e 10 anni dalla data di acquisto o completamento di un immobile.

Riduzione contributiva

In merito all’aspetto previdenziale la finanziaria ha modificato il comma 77, L. 190/2014 disponendo che il reddito forfettario costituisce base imponibile ai fini previdenziali e che su tale reddito va applicata la contribuzione ridotta del 35%.

Di conseguenza, i contribuenti che apriranno una partita Iva per lo svolgimento di un’attività di impresa dovranno versare un minimale ridotto del 35% (quindi non si applicherà più il minimale Inps previsto in precedenza per artigiani e commercianti in regime ordinario) più la quota proporzionale calcolata sul reddito determinato a forfait.

Cauli, Marmocchi, Orsini & Associati

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