Il leasing di fabbricati a uso abitativo



La norma, art. 1 commi 76-84, disciplina gli aspetti civilistici e fiscali del contratto di locazione finanziaria di immobili adibiti ad abitazione principale.

Per i citati contratti, le banche o gli intermediari finanziari si obbligano:

Alla scadenza del contratto l’utilizzatore ha la facoltà di acquistare la proprietà del bene ad un prezzo prestabilito.

Sono poi previste specifiche disposizioni per:

 

Si prevedono anche numerose modifiche al D.P.R. 131/1986 di tipo agevolativo:

 

Si prevede che le disposizioni in commento abbiano validità temporanea dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2020.

 

 

Cauli, Marmocchi, Orsini & Associati

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