Riapertura dei termini per rideterminare il valore di terreni e partecipazioni



La Legge di Stabilità 2016 – L. 208/2015 – all’articolo 1, commi 887-888 prevede la riapertura, per la tredicesima volta, dei termini per rideterminare il valore dei terreni a destinazione agricola ed edificatoria e delle partecipazioni in società non quotate posseduti da persone fisiche per operazioni estranee all’attività di impresa, società semplici, società ed enti ad esse equiparate di cui all’articolo 5, Tuir, enti non commerciali per i beni che non rientrano nell’esercizio di impresa commerciale e soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia, sulla falsariga dei provvedimenti precedenti che, in sostanza, hanno reso stabile quello originario, risalente agli articoli 5 e 7 della Legge Finanziaria per il 2002 e che, ancora oggi, rappresentano la normativa di riferimento. Va, inoltre, tenuto conto in questa rivalutazione anche quanto stabilito dall’articolo 7, D.L. 70/2011 e cioè la possibilità di compensare l’imposta sostitutiva assolta con le precedenti rivalutazioni.
 
Novità Rispetto alla precedente rivalutazione recata dalla L. 190/2014 (che già aveva visto un raddoppio delle aliquote rispetto alle rivalutazioni precedenti) viene ora prevista un’aliquota unica dell’8 per cento per la misura dell’imposta sostitutiva relative sia per la rideterminazione del valore delle partecipazioni che per quella dei terreni
 
Le caratteristiche del provvedimento
Un soggetto che possiede un terreno o una partecipazione potrebbe avere convenienza a utilizzare l’opportunità offerta dalla Legge di Stabilità, nell’intento di conseguire un legittimo risparmio fiscale in vista della cessione di una di tali attività. Infatti, è possibile affrancare le plusvalenze latenti nei valori di questi beni, corrispondendo un’imposta sostitutiva di quella ordinaria, così generando un carico tributario anche molto ridotto rispetto a quello che si avrebbe operando normalmente.
Con il nuovo provvedimento, la rivalutazione può essere eseguita se i beni sono posseduti alla data del 1° gennaio 2016, e consegue effetti solo se si redige un’apposita perizia di stima entro il 30 giugno 2016, che è anche la data per versare l’imposta sostitutiva dovuta, ovvero la prima rata.
In sintesi, le date che ritmano la nuova rivalutazione sono le seguenti:
 

Possesso

Redazione perizia

   
01.01.2016 30.06.2016 30.06.2017 30.06.2018
  Versamento imposta (1° rata) Versamento 2° rata Versamento 3° rata
Si ricorda che sulla seconda e terza rata sono dovuti interessi nella misura del 3% annuo.
L’imposta sostitutiva deve essere applicata sul valore complessivo del bene come definito dalla perizia alla data del 1° gennaio 2016, e con un’aliquota dell’8% che si presenta unica:
L’articolo 7, D.L. 70/2011 modifica questa impostazione prevedendo la possibilità di imputare alla seconda rivalutazione l’imposta già versata per attuare quella precedente.
 
Pur in assenza di uno specifico richiamo al citato articolo 7, assente peraltro anche nella disciplina recata dalle tre precedenti leggi di rivalutazione (Leggi di Stabilità 2013, 2014 e 2015), si ritiene che tale norma – in quanto a regime – sia applicabile anche alla nuova riapertura dei termini tale opportunità che ricordiamo vale sia per la rideterminazione del valore di terreni che di partecipazioni.
Di fatto, se ciò fosse possibile si avrebbe la seguente situazione:
 
Prima rivalutazione (ante L. 190/2014) Æ valore 50.000 euro – imposta dovuta 4% = 2.000 euro
     
Seconda rivalutazione Æ valore 80.000 euro – imposta dovuta 8% = 6.400 euro
 
Sarà quindi possibile imputare il primo versamento di 2.000 euro alla seconda rivalutazione, così corrispondendo a conguaglio solamente 4.400 euro. In caso di rideterminazione di un secondo valore inferiore al primo, e quindi di imposta dovuta inferiore alla prima, si esclude la possibilità di conseguire il rimborso dell’eccedenza.
Cauli, Marmocchi, Orsini & Associati

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